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ATEMA - Associazione per il Temporary Management

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   Statuto
 
E’ costituita con la denominazione “ATEMA, Associazione per il Temporary Management”, con sede a Milano, un’Associazione di
·         professionisti esercenti l’attività di Temporary Management sia in forma individuale che in forma associata secondo la Legge;
·         aderenti, persone fisiche o giuridiche, che, pur non esercitando ordinariamente, condividono le finalità associative e dedicano impegno personale alla diffusione del Temporary Management in tutte le sue possibili forme ed evoluzioni;
·         sostenitori, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità associative.
L’Associazione potrà istituire anche sedi secondarie, sia sul territorio nazionale sia all’estero.
Ai fini della definizione valida per il presente statuto, per il Temporary Management si intende una prestazione professionale onerosa richiesta da una Azienda od Ente, operante in qualsiasi settore, che affida ad un esterno, persona fisica o giuridica, con un contratto a tempo la gestione di una propria struttura, funzione e/o l’attuazione di un progetto concordato.
L’Associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.
L’Associazione ha la finalità generale di valorizzare il servizio di Temporary Management e diffonderne la cultura.
In particolare si propone di:
·         sviluppare cultura manageriale ed imprenditoriale sui temi dell’innovazione (metodologie, tecnologie a supporto, formazione, ecc.) e della flessibilità manageriale;
·         promuovere la crescita professionale continua dei suoi associati attraverso azioni e/o programmi formativi diversificati e sistematici nonché l’erogazione di altri opportuni servizi;
·         aiutare un corretto sviluppo del mercato attraverso la definizione di standard professionali ed etici;
·         aiutare concretamente i manager e i temporary manager a creare, sviluppare e rafforzare competenze di Temporary Management, favorirne l’accesso al mercato e mettere a loro disposizione strumenti operativi di supporto allo svolgimento della professione;
·         promuovere l’immagine pubblica dell’Associazione e del Temporary Management.
Possono essere soci dell’Associazione:
a)    cittadini italiani e stranieri maggiori d’età di ambo i sessi che condividano scopi e finalità dell’Associazione e che siano in possesso di adeguati requisiti professionali e morali;
b)    enti, imprese ed organizzazioni pubbliche e private che condividano scopi e finalità dell’Associazione.
Ogni Socio in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto, ha diritto a partecipare a tutte le iniziative e alla vita stessa dell’Associazione senza limiti temporali.
L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati, propriamente documentata, dopo esame ed approvazione dell’apposito Comitato Soci, di cui all'articolo 21, senza obbligo di motivazione per eventuali rifiuti.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all’accettazione dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento Elettorale e di eventuali altri Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, nonché al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Inoltre, l'appartenenza all'Associazione comporta l’accettazione della clausola arbitrale di cui al successivo art. 27 e l’accettazione di quanto stabilito al successivo art. 20.
L’iscrizione a Libro Soci dei candidati accettati avverrà dopo il versamento della quota stabilita dall’Associazione. I dati personali dei Soci, elencati nell’annuario distribuito ai Soci o nella sezione del sito web protetto con password, sono strettamente riservati e non possono essere trasmessi a terzi senza l'approvazione del Consiglio Direttivo, sentiti i diretti interessati.
I soci sono classificati nelle seguenti categorie:
1.   Soci Ordinari: le persone fisiche di cui all’art.3, lettera a) dello Statuto. Si suddividono in Qualificati ed Aderenti, secondo le disposizioni che seguono.
1.1.Soci Ordinari Qualificati (QTM): Temporary Manager, che esercitano la professione sia in forma individuale, che associata secondo la legge. Sono qualificati come tali dal Comitato Qualificazione, secondo le modalità di cui all'art. 22 dello Statuto, in relazione al possesso dei requisiti professionali richiesti ed al mantenimento degli stessi, mediante costante aggiornamento professionale. Sono ammessi inizialmente come Soci Ordinari Aderenti e successivamente qualificati dal Comitato Qualificazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto.
1.2.Soci Ordinari Aderenti: Professionisti e Manager che, esercitando o meno ordinariamente la professione di Temporary Manager, condividono le finalità associative e dedicano impegno personale alla diffusione del Temporary Management. I Soci Ordinari Aderenti sono ammessi come Junior o Senior con i criteri di cui all’art. 4 dello Statuto, secondo quanto disposto dal Regolamento di Ammissione.
2.   Soci Onorari: personaggi pubblici di alta immagine sociale e professionale, che contribuiscono a valorizzare i principi e le finalità sociali.
3.   Soci Corporate: i Soci persone giuridiche, associazioni ed enti di cui all’art.3, lettera b). Detti Soci sono rappresentati presso l'Associazione da persona fisica, dagli stessi designata, avente competenza professionale negli ambiti di interesse dell'Associazione, nonché i requisiti minimi previsti per i Soci Ordinari aderenti, di cui al punto 1.2 del presente articolo ed all'articolo 4.
I Soci appartenenti a tutte le categorie possono partecipare alle Assemblee sociali con diritto di voto. Possono essere, altresì, eletti quali componenti il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, nonché i Comitati costituiti, purché ne abbiano i requisiti richiesti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla legge.
Vengono riconosciuti come Sostenitori i Soci che sostengono l’attività dell’Associazione versando una quota superiore a quella ordinaria, così come stabilito nel successivo art. 7.
Il patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione derivano da:
·         quote associative annuali;
·         contributi suppletivi dei Soci secondo il Regolamento interno;
·         eventuali contributi erogati da persone fisiche o persone giuridiche che condividono le finalità e gli scopi dell’Associazione;
·         donazioni e lasciti, in quanto accettati;
·         eventuali proventi da corsi di formazione, indagini di mercato e convegni rivolti anche al pubblico, oltre che da altre iniziative compatibili con gli scopi associativi;
·         eventuali eccedenze delle entrate sulle uscite.
Tali risorse verranno utilizzate per la vita associativa: sede, segreteria, manifestazioni, corsi interni di formazione, convegni e quant’altro potrà contribuire al buon funzionamento dell’Associazione, alla sua immagine e allo sviluppo professionale dei suoi Soci.
L’anno finanziario coincide con l’anno solare.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte.
Le quote associative e le modalità di pagamento vengono stabilite dall’Assemblea.
La quota può essere differenziata in funzione della categoria e/o sottocategoria di Socio.
I Soci Sostenitori pagano una quota di importo almeno doppio rispetto a quella dei Soci Ordinari.
I Soci Onorari non pagano alcuna quota.
Le quote devono essere pagate entro la fine (31 dicembre) dell'anno sociale precedente a quello cui si riferiscono. Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’Associazione è comunque tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. La quota o il contributo associativo è intrasferibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è rivalutabile e non è restituibile in caso di cessazione del rapporto.
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a)    per recesso da comunicarsi per iscritto al Presidente almeno 3 (tre) mesi prima - 30 settembre - (secondo le norme di legge) della scadenza dell’anno sociale in corso - 31 Dicembre -;
b)    per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione, previa delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo;
c)    per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri: per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto a norme od obblighi dello Statuto, del Codice Deontologico o dei Regolamenti, nonchè per motivi che comportino indegnità.
d)    per ritardato pagamento dei contributi oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale precedente,- 31 marzo dell'anno sociale in corso - previa delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.
Avverso la decisione di esclusione è ammesso ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri, di cui all’art.20 che segue.
L’eventuale esclusione da parte del Consiglio Direttivo sarà comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
ART. 9             Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
·         l’Assemblea;
·         il Consiglio Direttivo (CD);
·         il Comitato Esecutivo (CE);
·         il Presidente;
·         il Revisore dei Conti;
·         il Collegio dei Probiviri.
Le cariche sociali (Presidente, Consiglieri, altre cariche nominate dal Consiglio Direttivo) non sono retribuite, ma danno solamente diritto al rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può, in casi in cui sia richiesto ad un Socio un particolare e gravoso impegno nell’esecuzione di un incarico, deliberare in suo favore un compenso, valutato tenendo conto della natura volontaristica dell'Associazione e della sua qualità di Socio.
L’Assemblea è composta da tutti gli associati. Essa è l’organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all’esistenza ed all'attività dell’Associazione, nonché la normativa che regola la vita sociale. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci iscritti a Libro Soci alla data di convocazione.
L’associato che non partecipi personalmente o tramite il proprio rappresentante legale, può rilasciare delega scritta esclusivamente ad altro associato.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante invio di lettera raccomandata, fax o via e-mail indirizzata ai soci ed al Revisore a cura della Presidenza, in cui deve essere indicato luogo, ora, sede e ordine del giorno dell’Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione. L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:
a)    per decisione del Consiglio Direttivo;
b)    su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei soci aventi diritto alla partecipazione, che dovranno, a pena di inammissibilità della richiesta, indicare le materie da trattare, purché attinenti alla vita associativa.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a)    discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, sul bilancio preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
b)    eleggere:
1.     il Presidente dell’Associazione,
2.     i membri del Consiglio Direttivo,
3.     il Revisore dei Conti,
4.     i membri del Collegio dei Probiviri;
c)    approvare le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo e ogni altro contributo suppletivo ed eventualmente una penale per i ritardati versamenti;
d)    deliberare su proposta del Consiglio Direttivo l’apertura di sedi locali;
e)    deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da un decimo dei Soci;
in sede straordinaria:
f)     deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
g)    deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
h)    deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei Soci. E’ vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a cinque.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, da persona designata dall’Assemblea a maggioranza semplice.
I verbali dell’Assemblea, quando non è richiesto l’intervento del notaio, sono redatti dal Segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.
I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea fanno fede verso tutti.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità si procede ad una ulteriore votazione immediata.
L’Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi dei presenti
L’Assemblea vota, a scelta del Presidente, per alzata di mano o a scrutinio palese.
Il Presidente può proporre all’Assemblea di nominare due scrutatori fra i presenti, per verificare il corretto svolgimento delle votazioni e per effettuare lo scrutinio. Inoltre, dopo la proclamazione dei risultati, chiede agli eletti al Consiglio Direttivo di esprimere la loro accettazione di carica e, in caso di mancata accettazione di alcuni, proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto, in progressione, il maggior numero di voti.
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta costituito anche se non è completo.
I consiglieri partecipano all’Assemblea in qualità di soci, ma non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardino la loro responsabilità ed il bilancio. I soci possono sempre partecipare all’Assemblea, ma non possono votare nelle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto e verranno esposte presso la sede sociale per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Tutte le deliberazioni, ove prese in violazione del presente Statuto o della legge, possono essere impugnate ai sensi del successivo art. 27, premesso l’esperimento del tentativo di conciliazione di cui all’art. 20 di questo Statuto, entro 30 giorni dall’affissione presso la sede sociale o dalla pubblicazione sul sito web dell’Associazione del testo della deliberazione.
Successivamente all'Assemblea che ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo, il Presidente eletto procede alla sua convocazione entro otto giorni.
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a)    deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso. In questo senso Il CD traccia le linee strategiche, la tipologia degli eventi compatibili con la missione dell’Associazione, favorisce i contatti di ATEMA con organismi od Enti che possano aumentare la visibilità dell’Associazione e dei Suoi Associati, discute e delibera su temi di particolare rilevanza per l’Associazione. Si interessa di raccogliere fondi e individuare patrocinatori per sostenere gli eventi organizzati dall’Associazione. Verifica l’attuazione dei programmi;
b)    predisporre i bilanci preventivi e rendiconti economici e finanziari consuntivi annuali da sottoporre all’Assemblea;
c)    procedere al continuo aggiornamento del Libro dei Soci;
d)    deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione, direttamente o tramite propri rappresentanti scelti tra i Soci, ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione;
e)    nominare al proprio interno uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere, definendone compiti e poteri. In caso di nomina di due Vice Presidenti, il Consiglio determina chi fra i due assuma le funzioni di Vice Presidente Vicario;
f)     nominare i Soci Onorari;
g)    nominare al suo interno i componenti del CE;
h)    proporre la costituzione e lo scioglimento delle sedi secondarie, nominare il responsabile che rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo o sino alla chiusura della sede in funzione di quale dei due eventi avvenga prima;
i)      definire e approvare le linee strategiche, la tipologia ed il calendario degli eventi da organizzare nell’anno entrante e la loro compatibilità con gli obbiettivi dell’Associazione;
j)      definire gli argomenti di discussione dell’Assemblea e convocarla, anche nel caso di richiesta di 1/3 dei soci, ai sensi dell’art. 12, lettera b), in tal caso inserendo nell’ordine del giorno le materie indicate dai soci nella richiesta;
k)     verificare le attività in essere e la situazione finanziaria;
l)      definire progetti di raccolta fondi ed individuare sostenitori non associati;
m)  valutare e approvare progetti specifici e di particolare rilevanza proposti dal CE;
n)    nominare e revocare i componenti dei vari Comitati e determinarne compiti e durata;
o)    approvare i Regolamenti allo stesso sottoposti dal Comitato soci e dal Comitato Qualificazione e approvare altresì il Regolamento Sedi Locali ed il Regolamento Elettorale;
p)    deliberare in ordine alle sanzioni da comminare ai soci, in caso di inadempimenti o atti contrari alla governance dell’Associazione, su proposta del Comitato Etico Scientifico, secondo quanto disposto dal Codice Deontologico; nei casi più gravi, il Consiglio sentirà in merito il Collegio dei Probiviri. Avverso le decisioni del C.D. è sempre ammesso ricorso da parte del socio interessato al Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di membri, con un minimo di 5 ed un massimo di 15 componenti, fissato dall'Assemblea, con le modalità di votazione stabilite dal Consiglio Direttivo, nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento Elettorale. Le modalità prescelte per la nomina del Consiglio Direttivo saranno pubblicizzate dal Presidente a tutti i soci, tramite sito web, posta elettronica, telefax o lettera, entro tre giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature di cui al Regolamento Elettorale.
Compongono il Consiglio Direttivo: il Presidente e minimo 3, massimo 9, Soci, scelti fra i Soci non Onorari, ivi compresi, un massimo di 2 Soci Ordinari Aderenti Junior.
Il numero dei Consiglieri Onorari non deve essere maggiore della metà del numero dei Consiglieri Soci non Onorari componenti il Consiglio Direttivo.
I Consiglieri devono essere Soci. Tutti i Consiglieri devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 3 dello Statuto e dei Regolamento di Ammissione ed Elettorale, nonché non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’ente.
Essi sono altresì assoggettati alle seguenti cause di ineleggibilità e decadenza.
Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, nonché di componente del Comitato Esecutivo e di componente dei Comitati di cui agli articoli 21, 22, 23 24 dello Statuto sono incompatibili con quella di Revisore e di Proboviro dell’Associazione;
Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono, inoltre, incompatibili con quella di Tesoriere.
La perdita dei requisiti richiesti, nonché della qualifica di Socio oppure il verificarsi di cause di incompatibilità comportano l’immediata decadenza dall’incarico.
La perdita della qualifica di rappresentante di un Socio Corporate comporta, altresì, l'immediata decadenza dello stesso rappresentante dalla carica di Consigliere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e comunque sino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti per due altri mandati consecutivi. In caso di dimissioni, decadenza od altro impedimento dei suoi membri Consiglieri Soci, purché resti in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall’Assemblea, il CD ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio, con libertà di scegliere la o le persone da cooptare fra tutti i soci, da confermarsi o meno in occasione della prima assemblea successiva. Il Consigliere dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione, salvo il caso di dimissioni dall’associazione.
Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio convoca con urgenza l'Assemblea per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo e resta in carica per gli atti di gestione ordinaria.
Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione per lettera, fax o posta elettronica, con avviso di ricevimento, inviata, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i Consiglieri ed al Revisore, dal Presidente o, in caso di impedimento di questo, dal Vice Presidente Vicario, oppure con convocazione firmata da un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve indicare luogo, ora, sede e ordine del giorno della riunione. Le riunioni sono valide se è presente un numero di Consiglieri Soci non Onorari maggiore del numero di Consiglieri Onorari e se i presenti sono la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere designato tra i presenti. Il Segretario, o altro Consigliere designato dai presenti, in caso di sua assenza, redige il verbale della riunione che, firmato dal Presidente, fa fede nei confronti di chiunque. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di urgenza, con il preavviso di un giorno, il Presidente può procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo con richiesta via telefono, posta elettronica, fax o telegramma, con prova di ricevimento.
E' valido il Consiglio Direttivo tenuto per audio, o video conferenza, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione a tutti gli aventi diritto, ed il verbale della riunione venga firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.
In mancanza di convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque valido, qualora sia presente, anche per audio, o video conferenza, la maggioranza dei suoi membri, nonché il Revisore, e tutti gli assenti siano informati delle deliberazioni assunte.
Il CD si riunisce almeno una volta per quadrimestre.
Per necessità operative urgenti, il Presidente può indire consultazioni consiliari scritte per posta, fax o e-mail, nel caso che l'argomento proposto contempli solo la risposta sì o no. Il referendum può essere solo consultivo e le risposte devono pervenire nei termini indicati.
Ciascun Consigliere può essere rimosso dalla carica, per sfiducia, dall’Assemblea Straordinaria convocata su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
I consiglieri devono dare notizia al Consiglio Direttivo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell’Associazione; il Consiglio che deliberi di approvare l’operazione deve adeguatamente motivarne la convenienza. Nei casi di inosservanza di tali disposizioni o nel caso di deliberazioni assunte con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni che possano arrecare danno all’Associazione possono essere impugnate davanti all’arbitro unico di cui al successivo art. 27, ove inutilmente esperito il tentativo di conciliazione di cui all’art. 20 di questo statuto, entro 90 giorni dalla loro data. Sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi. I consiglieri rispondono degli eventuali danni derivanti all’Associazione dalla loro azione od omissione.
I contratti conclusi dai Consiglieri che hanno la rappresentanza dell’Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda del CD, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal CD con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dai Consiglieri e dal Revisore con le modalità di cui sopra. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
Qualora il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sia almeno di 7 membri, il Consiglio può nominare il Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo (CE) è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è formato da 3 a 6 membri, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente Vicario, scelti tra i Consiglieri Soci non Onorari del Consiglio Direttivo (CD). Il Consiglio Direttivo, nelle prima riunione, nomina il CE determinandone il numero, la composizione e la durata in carica, coerente con la propria, per un massimo di tre esercizi, rinnovabile per ulteriori due mandati consecutivi.
Il CE ha competenza e responsabilità per:
·         la gestione delle finanze;
·         la gestione dei rapporti con i soci;
·         la gestione con l’esterno dell’Associazione inclusi i Media;
·         la gestione dell’automazione interna;
·         la gestione della formazione;
·         altre incombenze attribuite dal C.D.
I Consiglieri Soci chiamati a far parte del CE possono ricoprire più di una delle suddette funzioni.
I componenti il CE, nel caso di assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del CE, decadono dalla carica e possono essere sostituiti da altro Consigliere, su indicazione del Presidente e approvazione del CD.
Al CE sono riservati i poteri operativi delegati dal CD, ad eccezione di quelli non delegabili per legge o riservati al CD dall’art. 15 del presente Statuto. Valgono le stesse disposizioni relative al conflitto di interesse previste per i componenti il Consiglio Direttivo.
Il CE può avvalersi, nell’esercizio delle sue funzioni, della collaborazione dei Comitati di cui agli art. 21, 22, 23, 24, nonché di ulteriori Comitati e Project Leader per il coordinamento e/o sviluppo di singoli progetti. Tali ulteriori Comitati e Project Leader, rimangono attivi, salvo revoca anticipata, sino a completamento del progetto loro assegnato. Il CE può, altresì, avvalersi dei responsabili locali delle sedi secondarie o di altri referenti locali.
Il CE si riunisce con convocazione per lettera, fax o posta elettronica, con avviso di ricevimento, inviata almeno tre giorni prima della riunione dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza o in caso d’urgenza, da uno dei suoi membri con l’avallo del Presidente.
In caso di urgenza, con il preavviso di un giorno, il Presidente può procedere alla convocazione del Comitato Esecutivo con richiesta via telefono, posta elettronica, fax o telegramma, con prova di ricevimento.
La convocazione deve indicare luogo, ora, sede e ordine del giorno della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, o da un consigliere designato tra i presenti.
Il Segretario del CD o il componente del Comitato di volta in volta designato dai presenti, redige il verbale della riunione che, firmato dal Presidente della riunione, fa fede nei confronti di chiunque.
Il CE delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
E' valida la riunione del CE tenuta per audio, o video conferenza, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione a tutti gli aventi diritto, ed il verbale della riunione venga firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Il CE è comunque valido, anche in assenza di convocazione, se è presente, anche per audio, o video conferenza, la totalità dei suoi membri.
IL CE è composto da membri del CD e quindi i suoi componenti sono vincolati dagli obblighi e dalle regole di comportamento dello stesso.
Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci. Ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e cura l’esecuzione delle relative delibere. Qualora non determinati dallo Statuto, i suoi poteri ed attribuzioni sono determinati dal Consiglio Direttivo. Può, inoltre, assumere provvedimenti d’urgenza, salvo sottoporli al più presto a ratifica del Consiglio Direttivo. Provvede inoltre alla raccolta delle eventuali candidature alle cariche sociali, da sottoporre all’Assemblea per l’elezione.
In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce con identici poteri. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente Vicario attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.
Il Presidente dura in carica per la durata del mandato di Consigliere e può essere rieletto per due altri mandati consecutivi.
Il Presidente può essere rimosso per sfiducia dalla carica dall’Assemblea Straordinaria convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea dei Soci può deliberare, a maggioranza semplice, la nomina di un Presidente Onorario tra persone che abbiano contribuito in modo decisivo alla ideazione e costituzione dell’Associazione, preservandone l’identità, la continuità ed i valori etici fondanti e si siano particolarmente distinte per il loro apporto all’attività sociale.
L’Assemblea può, con la medesima maggioranza, revocare il Presidente Onorario.
Il Presidente Onorario non diviene con tale nomina membro del Consiglio Direttivo, ma ha diritto di partecipare ad ogni riunione dello stesso, esercitando in seno a quest’organo una funzione consultiva.
Allo scopo di permettere l’esercizio di partecipazione in parola, il Presidente del Consiglio Direttivo sarà tenuto ad inviare al Presidente Onorario apposita comunicazione in ordine alla convocazione dell’organo, con le medesime modalità e tempistica previste per i componenti il Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea per tre esercizi, rinnovabile per due ulteriori mandati di pari durata. L’incarico deve essere affidato a persona fisica estranea ai Soci ed iscritta nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia.
Il Revisore dei Conti ha accesso e poteri di controllo su tutta la documentazione contabile e deve presentare all’Assemblea una propria relazione sui bilanci consuntivi. Esso inoltre assolve tutti i compiti previsti dal Codice Civile.
Valgono le disposizioni relative alle cause di incompatibilità ed ai requisiti di onorabilità di cui all’art.15 dello Statuto.
L'Assemblea ha facoltà di stabilire una remunerazione per l'incarico; il revisore ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.
L’Assemblea ordinaria nomina ogni tre esercizi tre Probiviri, scelti fra soggetti esterni all’Associazione, che sono rieleggibili due volte consecutive per la stessa durata, con i seguenti compiti:
a)    giudicare, su richiesta del Consiglio Direttivo, sul comportamento morale e professionale degli associati ritenuto lesivo degli interessi dell’Associazione o dell’immagine della professione;
b)    tentare di comporre le controversie attinenti la vita associativa, sorte tra gli Associati, prima che queste siano devolute alla cognizione dell’arbitro unico di cui al successivo art. 27;
c)    tentare di comporre le controversie sorte fra gli altri organi dell’Associazione e fra questi e gli Associati, prima che queste siano devolute alla cognizione dell’arbitro unico di cui al successivo art. 27.
Il giudizio dei Probiviri è per un associato inappellabile.
Valgono le disposizioni di cui all’art. 15 dello Statuto relative alle cause di incompatibilità ed ai requisiti di onorabilità, nonché le disposizioni, per quanto compatibili, concernenti la convocazione e le modalità di delibera.
Il Comitato Soci è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina il numero, la composizione e la durata in carica, coerente con la propria, per un massimo di tre esercizi, rinnovabile per ulteriori due mandati consecutivi. L’incarico di componente il Comitato è incompatibile con quello di Revisore e di Proboviro dell’Associazione.
Il Comitato Soci è composto di tre membri, autorevoli professionisti, esperti nelle attività di interesse dell’Associazione.
E' compito del Comitato soci deliberare in ordine all'ammissione dei Soci secondo le disposizioni dell'art.4 dello Statuto, e nell'osservanza del Regolamento di Ammissione, dallo stesso emesso e periodicamente aggiornato previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Soci nomina il proprio Presidente, se non vi ha provveduto il Consiglio Direttivo e, se del caso, un Segretario.
Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza, anche per teleconferenza, di tutti i suoi componenti, e delibera a maggioranza.
Il Presidente comunica al candidato Socio l'esito della delibera del Comitato.
Il Comitato Qualificazione è composto da almeno tre membri, professionisti autorevoli in ambiti di interesse dell'Associazione, per la maggior parte non Soci ATEMA, e da almeno un Socio ATEMA in rappresentanza del Consiglio Direttivo.
I membri del Comitato Qualificazione sono nominati dal CD, che ne determina il numero, la composizione e la durata in carica, coerente con la propria, per un massimo di tre esercizi, rinnovabile per ulteriori due mandati consecutivi.
L’incarico di componente il Comitato è incompatibile con quello di Revisore e di Proboviro dell’Associazione.
Il compito del Comitato Qualificazione consiste nella valutazione dei requisiti richiesti al candidato dal Regolamento di Qualificazione.
Il Regolamento di Qualificazione, che viene emesso e periodicamente aggiornato a cura del Comitato stesso, previa approvazione del Consiglio Direttivo, determina:
·         i requisiti per la qualifica di Socio Ordinario Qualificato (QTM);
·         le modalità pratiche per la verifica dei requisiti richiesti, nonché del mantenimento degli stessi attraverso costante aggiornamento professionale.
Per le modalità di funzionamento del Comitato, si applicano le disposizioni in materia previste per il Comitato Soci di cui all'art. 21, per quanto compatibili.
ATEMA Academy è il comitato speciale dedicato all’organizzazione di eventi formativi, di aggiornamento professionale e di promozione (Corsi, seminari, workshop, indagini di mercato, convegni, ecc.) oltre che allo sviluppo del relativo materiale didattico e promozionale.
Il Comitato è composto di 3 o 5 membri, è nominato dal CD, che ne determina il numero, la composizione e la durata in carica, coerente con la propria, per un massimo di tre esercizi, rinnovabile per ulteriori due mandati consecutivi.
L’incarico di componente il Comitato è incompatibile con quello di Revisore e di Proboviro dell’Associazione. Il Comitato nomina fra i propri componenti il Presidente.
Per le modalità di funzionamento del Comitato, si applicano le disposizioni in materia previste per il Comitato Soci, di cui all'art. 21, per quanto compatibili.
I docenti e/o relatori potranno essere sia Soci Atema che professionisti esterni qualificati.
Potranno essere sviluppati corsi ed eventi di aggiornamento professionale e cultura manageriale, nell'ambito delle finalità dell'Associazione, di cui all'art. 2 dello Statuto
Il Comitato ha facoltà di consentire la partecipazione alle attività organizzate anche a soggetti terzi.
Il CD delibererà l’eventuale contributo ai costi richiesto ai Soci ed al pubblico per la partecipazione.
Il Comitato Etico e Scientifico è composto da almeno tre membri, professionisti autorevoli in ambiti di interesse dell'Associazione, per la maggior parte non Soci ATEMA, di cui almeno uno che abbia la titolarità di studi, competenze, e rappresentatività sul mercato su materie di Etica e Deontologia, e da almeno un Socio ATEMA.
I membri del Comitato Etico e Scientifico sono nominati dal CD, che ne determina il numero, la composizione e la durata in carica coerente con la propria, per un massimo di tre esercizi, rinnovabile per ulteriori due mandati consecutivi.
L’incarico di componente il Comitato è incompatibile con quello di Revisore e di Proboviro dell’Associazione. Il Comitato nomina fra i propri componenti il Presidente.
Per le modalità di funzionamento del Comitato, si applicano le disposizioni in materia previste per
il Comitato Soci, di cui all'art. 21, per quanto compatibili.
Il Comitato Etico e Scientifico ha funzioni consultive verso il CD ed il Comitato Qualificazione, in particolare per la definizione dei criteri di qualificazione e di aggiornamento, nonché ha i seguenti compiti:
a)    responsabilità dell'indirizzo e della validazione scientifica delle attività di studio, ricerca e divulgazione promosse dall'Associazione;
b)    presidio dell’aggiornamento ed applicazione della Carta Etica e del Codice Deontologico, secondo modalità concordate con il Consiglio Direttivo e indicate dal Codice stesso.
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci preventivi e consuntivi, unitamente alle previste relazioni, devono essere inviati a tutti i Soci in occasione della spedizione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea e devono essere a disposizione di tutti i Soci presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. Detti documenti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto.
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire solo per delibera assembleare con le modalità previste dall’art. 12. A seguito di tale delibera l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Essi provvederanno all’operazione di liquidazione con l’assistenza del Revisore dei Conti. L’attivo netto residuo dovrà essere interamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Tutte le controversie relative all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del contratto, del rapporto associativo e di questo statuto, nonché tutte le controversie tra i soci o tra soci e organi dell’associazione o tra questi ultimi, che abbiano attinenza allo svolgimento della vita associativa, sono rimesse alla cognizione di un arbitro unico, nominato d’accordo tra le parti in contesa o, in mancanza di accordo, su iniziativa del contendente più solerte, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano
L’arbitro deciderà secondo diritto.
All’arbitrato si ricorrerà, in ogni caso, soltanto dopo che sia stato inutilmente esperito il tentativo di composizione della lite presso il Collegio dei Probiviri di cui al superiore art. 20.
In particolare restano attribuite alla cognizione arbitrale le decisioni relative all’impugnativa di deliberazioni degli organi associativi.
Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si intendono valide le norme di legge.
 
 
 

 

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